Il Tribunale di Milano, con una sentenza puntuale e coraggiosa oltre che, ovviamente, più che condivisibile, ha riconosciuto l’abuso di posizione dominate da parte del Concessionario Sisal Lottery S.p.A. (già Sisal S.p.A.), perpetratosi mediante l’esercizio del diritto di recesso c.d. “ad nutum” ex art. 12 del Contratto in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale ex art. 1175 e 1375 codice civile.
Il Giudice meneghino, chiamato a pronunciarsi su una richiesta giudiziale analoga a quelle avanzate da associati UIT nei confronti di Lotterie Nazionali S.r.l., e ancora pendenti dinanzi al Tribunale di Roma, ha riconosciuto la ragione di una esercente pugliese, assistita da un validissimo legale della medesima Regione, che ha avanzato nei confronti del Concessionario in questione una domanda di risarcimento e riattivazione del Contratto.
Ha lamentato infatti l’esercente, la quale era titolare da diversi anni di un contratto con Sisal S.p.A. per il gioco del SuperEnalotto:
- che per due mesi consecutivi gli agenti di zona dipendenti di Sisal si sarebbero recati presso il suo esercizio commerciale proponendole di acquistare il pacchetto aggiuntivo al contratto base, denominato “My Sisal”;
- che gli agenti di zona le avrebbero prospettato la possibilità che, al rifiuto di aderire a questo contratto aggiuntivo, sarebbe potuto conseguire l’esercizio del diritto di recesso da parte del Concessionario;
- di aver rifiutato di sottoscrivere detto contratto aggiuntivo, non avendo lo stesso alcun vero vantaggio ma, viceversa, concretizzandosi in un inutile aggravio di costi;
- che Sisal, immediatamente dopo al definitivo rifiuto, le avrebbe comunicato il recesso dal Contratto, ai sensi dell’art. 12 dello stesso, con effetto immediato;
- che il recesso c.d. “ad nutum”, sebbene contrattualmente previsto all’art. 12, sarebbe stato esercitato in assenza di una vera e propria ragione imprenditoriale, così sostanziandosi in un abusivo esercizio del diritto nonché, a fronte dell’iniziale forte squilibrio contrattuale tre le parti, in un abuso di dipendenza economica ai danni dell’esercente.
Tale ricostruzione è stata pienamente accolta dal Tribunale di Milano, competente in ragione della localizzazione della sede legale della società, il quale ha riconosciuto la contrarietà del comportamento tenuto dal Concessionario all’obbligo di comportarsi secondo buona fede durante l’esecuzione del contratto imposto a tutte le parti dall’art. 1375 c.c..
Ciò, in quanto l’inserimento nel Contratto dell’art. 12 non esclude che lo stesso debba essere esercitato in rispondenza dei precetti di buona fede, per come anche consacrati nel principio di solidarietà imposto dall’art. 2 della Costituzione.
In buona sostanza, dunque, laddove il recesso venga esercitato per ragioni con modalità e termini non rispondenti ai principi e alle norme sopra richiamate, si sostanzia una violazione che legittima la parte che ha subito il recesso a pretendere il risarcimento del danno derivatone.
Di fondamentale importanza, ai fini dell’assunzione di una sentenza così importante, quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, la quale in ordine al tema in esame ha stabilito, tra l’altro, che la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte.
Parimenti, di altrettanta importanza è stata anche la ricostruzione circa la posizione del Concessionario, che il Giudice milanese ha perfettamente inquadrato, avendo lo stesso riportato – nella sentenza in oggetto – che:
- Sisal Lottery S.p.A. (già Sisal S.p.A.) opera quale Concessionario unico sul territorio nazionale per il gioco del SuperEnalotto;
- vista la suddetta posizione, la società gode di una posizione di assoluta forza rispetto ai soggetti a valle della rete di vendita (cioè, gli esercenti);
- i titolari di punti vendita che intendono offrire ai propri clienti il gioco del SuperEnalotto non possono, volenti o nolenti, che intrattenere un rapporto negoziale con il Concessionario unico;
- il fatto che il modello del Contratto fosse approvato dall’amministrazione statale e concordato con le organizzazioni rappresentative degli esercenti non legittima l’abusivo esercizio delle norme ivi previste.
Il Tribunale di Milano, dunque, sulla base delle motivazioni sin qui esposte e alla luce di specifiche considerazioni inerenti la fattispecie concreta ha accertato l’illegittimità del recesso operato dal Concessionario, condannando detto soggetto al risarcimento in favore dell’esercente dell’importo corrispondente all’aggio perduto per tutti gli ulteriori mesi di vigenza del contratto, senza tuttavia accogliere la domanda di ricostituzione del rapporto negoziale poiché già in scadenza all’atto dell’esercizio del recesso incriminato.
Si tratta di un importantissimo precedente che, poiché in fase di divulgazione e comunicazione a tutti i Tribunali interessati, confidiamo costituisca il lasciapassare per il riconoscimento delle censurabili e più volte denunciate condotte poste in essere dai Concessionari e, conseguentemente, per la tutela dei nostri associati e di tutti gli appartenenti alla categoria.
Ufficio Legale UIT
Avv. Valerio Bocchini